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Scritto da Administrator   
Venerdì 04 Novembre 2011 11:10

 

AVVISO

 

PER INVIARE UNA NUOVA DOMANDA DI MEDIAZIONE UTILIZZARE IL MODELLO DI DOMANDA IN FORMATO DOC, SCARICABILE DAL MENU', ALLA VOCE MODULISTICA.

SEMPRE DAL MENU', ALLA VOCE MODULISTICA, SONO PUBBLICATE LE TABELLE CON INDICAZIONE DELLE SPESE DOVUTE, IN FUNZIONE DEL VALORE DELLA LITE.

PER CHI UTILIZZA LA FUNZIONE "AVVIA MEDIAZIONE ONLINE" SI SOTTOLINEA CHE PER LE SPESE DI MEDIAZIONE SI DEVE FAR RIFERIMENRO AL NUOVO D.M. 150/2023.

 

PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO

Il novello D.M. 150/2023 si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l’iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l’iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all’aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

Riforma Cartabia: tra le novità.

Tra le numerose novità, rientrano le nuove tariffe.

  • Le nuove indennità (e quella di primo incontro).

Il Decreto rinnova la materia dei costi della mediazione e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull’applicazione delle tre seguenti voci (art. 28): spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).

Mediazione: le novità in vigore dal 15 novembre 2023.

Novità assoluta appare infatti l’introduzione dell’indennità del primo incontro di mediazione.

Insieme alle spese di avvio della procedura, dunque, ciascuna parte istante e/o aderente dovrà versare all’Organismo l’indennità di primo incontro, prevista in tre diversi importi secondo scaglioni di valore (art. 28 comma 4), modulati sia tra minimo e massimo sia a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata o condizione di procedibilità. Ciò per i procedimenti incardinati dal 15.11.2023.

Per lo svolgimento del primo incontro l’Organismo dovrà mettere a disposizione delle parti e del mediatore una durata temporale non inferiore alle due ore, con possibilità di estenderla nell’ambito della medesima giornata, e l’incontro potrà concludersi con un accordo o con un verbale negativo ovvero potrà essere differito in altra successiva data e orario per la prosecuzione.

Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Novembre 2023 12:11
 
Riforma Cartabia: quali le modifiche già in atto in tema di incontri di mediazione on-line PDF Stampa E-mail

 

A partire dal 28 febbraio 2023 le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione on-line sono cambiate e divenute più rigide e regolate in base all' art. 8 - bis del D.Lgs 28/2010  coordinato alla riforma Cartabia.

Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  1. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  1. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  1. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  1. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
 


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